Telemarketing e opposizione: ora il “no” dell’utente va registrato subito

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Il telemarketing aggressivo è un’attività a cui molti cittadini non sanno come porre rimedio. Ma una recente sentenza del Garante Privacy traccia finalmente una linea netta su quello che gli operatori devono obbligatoriamente fare per consentire il corretto esercizio del diritto di opposizione. Ecco i dettagli.

Telemarketing Aggressivo

Con il termine “telemarketing” si definisce l’insieme delle attività di marketing effettuate tramite lo strumento telefonico. In parole semplici, indica le attività promozionali con cui un’azienda contatta telefonicamente – tramite call center – possibili clienti per proporre i propri prodotti o servizi.

Per contrastare l’abuso di questo tipo di attività promozionale, negli anni sono stati varati numerosi regolamenti e aggiornamenti, come la più recente Riforma del Registro delle Opposizioni, ma tali strumenti si rivelano spesso insufficienti a tutelare i cittadini dal telemarketing aggressivo.

I problemi nell’esercizio del diritto di opposizione al telemarketing

Per diritto di opposizione si intende la facoltà di una persona di impedire l’uso da parte di terzi dei propri dati personali, compreso il numero di telefono. In ambito telemarketing questo si traduce nella facoltà di negare al call center la possibilità di essere nuovamente contattati per finalità promozionali, e quindi di interrompere la serie di telefonate indesiderate.

Per quanto tale diritto sia espressamente dichiarato nei diversi regolamenti, non sono rari i casi in cui l’organizzazione mette in atto procedure volte a ostacolare l’esercizio di tale diritto. La più comune è richiedere all’utente di inviare un’email, una pec, una raccomandata o un form online per confermare la volontà di esercitare il diritto di opposizione.

Ma la nuova sentenza del Garante nei confronti di Edison Energia, azienda purtroppo famosa per le attività di marketing aggressivo, potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Cosa cambia con la nuova sentenza del Garante

Mentre in precedenza le organizzazioni che facevano uso di attività di telermarketing non avevano particolari prescrizioni su come consentire l’esercizio del diritto di opposizione, ora il Garante ha tracciato una linea netta.

Se l’utente contattato dichiara di non voler più essere contattato, l’operatore del call center deve:

  1. Segnare subito il suo “no” come volontà di esercizio di diritto di opposizione
  2. Cancellare il nominativo dell’utente dalle liste di numeri telefonici utilizzate per l’attività di telemarketing.

Ciò significa che:

  • L’utente non è più tenuto a confermare la volontà di esercizio del diritto di opposizione con apposite comunicazioni/email/azioni aggiuntive
  • Il “no” si applica per tutte le campagne di telemarketing future
  • Il diritto all’opposizione può essere esercitato in qualsiasi momento, anche nel corso della telefonata promozionale

Conclusioni

Questa sentenza rappresenta l’ufficializzazione di un concetto spesso trascurato dalle organizzazioni, sia in ambito telemarketing che in altri tipi di trattamento dati svolti dalle aziende: è imperativo facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia privacy e dare riscontro in modo tempestivo alle richieste degli interessati.

Questo sia per evitare le pesanti sanzioni previste dal GDPR (che per Enel Energia, nella recente sentenza, ammontano a 4 milioni e 900 mila euro) sia per tutelare il rapporto di fiducia con i propri utenti e possibili clienti.

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