Riforma del Registro delle Opposizioni (RPO): cosa cambia

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Riforma del Registro delle Opposizioni: con la pubblicazione del D.P.R. 226/2022 recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) sono previste importanti novità sia per gli utenti che per le organizzazioni che svolgono attività di telemarketing. Ecco cosa cambierà.

Cos’è il Registro delle Opposizioni

Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è un database a cui gli utenti possono registrare gratuitamente alcuni dati di contatto (es. indirizzo postale e numero di telefono) con lo scopo di evitare le attività di telemarketing indesiderate.

Attività di comunicazione che:

  • Possono essere svolte tramite posta cartacea o chiamate telefoniche, sia tramite operatore che automatizzate attraverso i cosiddetti robocall/messaggi registrati
  • Rientrano a vario titolo nelle attività promozionali, quali invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, svolgimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.

Titolare del RPO è il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), il quale ha però affidato la sua gestione a terzi. Attualmente, la gestione del Registro delle Opposizioni è a capo della Fondazione Ugo Bordoni.

Come funziona il Registro Pubblico delle Opposizioni

Per gli utenti

Chi non desidera più ricevere attività di telemarketing, può registrare od aggiornare gratuitamente il proprio numero di telefono/indirizzo postale, o più di uno, presso questo registro tramite:

Per gli operatori di telemarketing

Per “operatore di telemarketing” si intende qualunque soggetto, persona  fisica  o  giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono.

Quindi se la tua azienda contatta clienti o potenziali clienti per questo tipo di comunicazioni, la tua azienda è un operatore di telemarketing.

Quando un operatore vuole implementare un’attività di telemarketing deve:

  1. Registrarsi al Registro delle Opposizioni (come operatore)
  2. Disporre di un elenco di contatti che si desidera contattare tramite le attività di telemarketing
  3. Inviare tale elenco al Registro delle Opposizioni, il quale procederà ad eliminare dalla lista i contatti che risultano iscritti al Registro delle Opposizioni (nella cosiddetta “black list”).
  4. Una volta ottenuto l’elenco ripulito dai contatti in black list, l’operatore può procedere a contattare  gli utenti rimasti in elenco.

Il costo dell’attività di verifica è a carico degli operatori, con tariffe differenziali “a pacchetti”, e deve essere svolta prima di ogni campagna di telemarketing nonché, secondo l’art. 8 punto 2. DPR 178/2020 coordinato da DPR 149/2018:

  • Ogni 15 giorni per trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l’impiego del telefono
  • Ogni 30 giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea.
Sito ufficiale del Registro Pubblico delle Opposizioni
Sito ufficiale del Registro Pubblico delle Opposizioni

Cosa cambia con la riforma del Registro delle Opposizioni

La riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni è una riforma che va ad abrogare e sostituire il DPR 178/2010 attualmente in vigore.
La riforma non modifica il funzionamento del RPO ma cambia alcuni importanti punti.

Sanzioni

Cambiano le possibili sanzioni per gli inadempienti:

  • Sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato (come previsto dal GDPR)
  • Sospensione delle attività di telemarketing
  • Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività

Dati di contatto tutelati

Viene allargato l’insieme di dati di contatto oggetto della tutela.

Prima della riforma si potevano iscrivere al RPO solo:

  • Numeri di telefono fissi presenti in elenchi pubblici (es. le classiche “Pagine Bianche”)
  • Indirizzi postali

Ora la protezione potrà essere estesa a:

  • Numero di telefono fissi presenti in elenchi riservati (non pubblici)
  • Numeri di cellulare

Ciò significa che gli operatori non potranno contattare in alcun modo gli utenti presenti nel registro per finalità di telemarketing, indipendentemente che le chiamate siano svolte tramite operatore o automatizzate.

Obblighi informativi a carico degli operatori

  • Le chiamate commerciali dovranno avere i prefissi 0843 e 0844 in modo da permettere ai riceventi di identificare la linea del chiamante.
  • L’operatore dovrà specificare che i dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti o da altra fonte
  • Dovrà fornire indicazioni per l’eventuale iscrizione dell’utente al Registro delle Opposizioni per la revoca del consenso
  • In caso di cessione a terzi, il titolare è tenuto a indicare agli interessati chi sono i terzi a cui i dati sono trasferiti.

Le modalità di applicazione di queste voci saranno probabilmente oggetto di ulteriori spiegazioni da parte del Garante il quale al momento ha espresso un parere favorevole in merito alla riforma.

Per consultare la scheda riassuntiva per le novità per gli operatori messa a disposizione dal MISE, clicca sul pulsante sottostante.

Effetto dell’iscrizione di un utente al Registro

L’iscrizione da parte dell’utente al Registro revoca tutti i consensi eventualmente prestati fino a quel momento (“azzeramento retroattivo”) e impedisce la ricezione di eventuali comunicazioni future alle quali non è stato prestato consenso.

L’iscrizione è a tempo indeterminato ed è possibile rinnovarla periodicamente per annullare tutti i consensi prestati nel frattempo.

L’utente può, di propria iniziativa, revocare la propria opposizione verso tutti gli operatori o solo verso alcuni in base al suo interesse.

Eccezioni

Una volta che un utente si è iscritto al Registro delle Opposizioni, questo non potrà più essere contattato né telefonicamente né in altro modo ai fini di telemarketing (ma potrà essere contattato nell’ambito di esecuzione di un contratto). Ciò a meno che l’utente:

  • Sia un cliente dell’operatore e vi sia perciò un contratto in essere per il quale è stato prestato il consenso

In questo caso il gestore telefonico potrà opporre il consenso ottenuto in precedenza e quindi non dovrà rispettare l’eventuale iscrizione del cliente al RPO.

  • Sia stato cliente dell’operatore e il contratto sia cessato massimo 30 giorni prima

In tali 30 giorni successivi alla cessazione di rapporti contrattuali l’operatore ha la facoltà di contattare l’utente per ri-ottenere il consenso per il telemarketing.

Quando entrerà in vigore la riforma del Registro delle Opposizioni

La riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni, benché già approvata, necessita di un ulteriore iter di consultazione e la data di operatività del nuovo registro pubblico delle opposizioni sarà accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico che sarà pubblicato in Gazzetta dal 31 luglio 2022. Tale finestra temporale ha lo scopo di permettere agli operatori di telemarketing e alle aziende di adeguarsi agli effetti della riforma e di concordare le modalità di recepimento nel Registro dei numeri in possesso delle compagnie telefoniche. 

Altri punti in sospeso sono:

  • Decreto del MISE per definire le modalità di inserimento dei numeri di telefono fissi riservati nel registro travasandoli dagli elenchi riservati degli operatori telefonici per iscriverli automaticamente nel RPO.
  • Consultazione dei principali operatori e associazioni dei consumatori a fini informativi e previsionali.


Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito del MISE o a richiedere una consulenza ai nostri esperti.

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