Sono abbastanza grande per i social?

Sono abbastanza grande per i social? Axsym

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TikTok ha imposto ai propri utenti la verifica del limite d’età…però a 13 anni l’iscrizione sui social network è possibile solo con la firma dei genitori; per le decisioni autonome sono necessari almeno 14 anni, che diventano 18 quando si perfeziona la chiusura di un contratto, anche online. Lo sostiene la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti.

La tematica è emersa prepotentemente a seguito della sfida online, diffusa da un social, tra chi resisteva di più a trattenere il fiato con una cintura stretta intorno al collo che ha portato alla morte di una bambina di 10 anni.

Questo episodio ha evidenziato la tematica della partecipazione dei minori al mondo digitale ed ha fatto emergere un problema giuridico circa le condizioni di legittimità dell’accesso a Internet dei bambini.

Ma qual’è l’età giusta?

Il riferimento normativo principale è l’articolo 8 del Regolamento UE 2016/679, che stabilisce l’età minima per il consenso ai servizi della società dell’informazione dai 16 anni  (o dalla età maggiore di 13 fissata da ciascuno stato UE), la capacità di consentire al trattamento dei dati da parte di soggetti che si propongono di fornire servizi della società dell’informazione ai minori di età. Questa libertà di decisione lasciata alla normativa dei singoli stati crea un sistema non omogeneo all’interno dell’UE, con il risultato che social con sede in una nazione potrebbero ritenere validi i limiti di età sanciti dalla normativa di quest’ultima e non quelli specificati dalla normativa dello stato in cui risiede il minore, pur differenti.

Inoltre, le cose si complicano ulteriormente all’ultimo paragrafo dell’art. 8, che sancisce la necessità del consenso solo laddove la base giuridica non sia un contratto sottoscritto con il minore, la cui età minima è di nuovo lasciata alle singole normative nazionali e differisce da quella per il consenso: in Italia ad esempio il consenso è rilasciabile e 14 anni ma i contratti sono perfezionabili ai 18.

Questione controversa

La questione principale da chiarire è la seguente: iscriversi ad un social network configura un contratto o l’espressione di un consenso al trattamento dati?

A seconda dell’interpretazione che si dà a questa questione l’età minima di iscrizione fissata a 13 anni da TikTok (secondo la normativa irlandese, sede dell’azienda) potrebbe essere legittima o meno per la fruizione del servizio da parte di minori che vivono in altri stati europei.

Dal punto di vista della normativa italiana, 13 anni non sarebbero legittimi in ogni caso: la soglia minima per il consenso ai servizi della società dell’informazione forniti a bambini online è infatti 14 anni (D.Lgs. 196/03 s.m.i. art. 2-quinquies); se si considerasse l’adesione alla app come un contratto, la soglia minima sarebbe 18 anni.

Di conseguenza, un bambino di 13 anni in Italia non potrebbe da solo fruire di una app online.

Sul punto, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Garlatti, ha dichiarato a Italiaoggi che: “Il consenso al trattamento dei dati personali può essere dato autonomamente solo da chi ha compiuto 14 anni; prima serve l’assenso dei genitori.” Per la stipula di un contratto invece, l’età minima è 18 anni proprio perché “ l’articolo 8, comma 3, del GDPR fa salve le disposizioni generali del diritto dei contratti vigenti in ciascuno stato, quali validità, formazione ed efficacia”.

Pertanto i contratti conclusi da un minorenne sono annullabili: anche se si tratta di servizi gratuiti, essi comportano comunque la cessione di un valore che sono i dati personali e chi vi aderisce deve essere reso pienamente consapevole di quale utilizzo verrà fatto dei suoi dati, inclusi quelli relativi al proprio comportamento in rete.

Quali tutele

È necessario, quindi,” continua Gatti “che sia data al minorenne un’informativa adeguata all’età e al grado di consapevolezza e che i dati siano trattati nel rispetto dei diritti riconosciuti ai minorenni dalle Convenzioni internazionali. È auspicabile, infine, che l’utilizzo dei dati per finalità di marketing non sia, di norma, consentito e, qualora lo fosse, sia rispettoso della condizione di minore età e del grado di maturità. Allo stesso modo è necessario che sia evitata la profilazione del minorenne se non per finalità di tutela e sicurezza.”

In conclusione un bambino di 13 anni, per il codice civile italiano, non può né dare il consenso al trattamento dei propri dati personali né stipulare un valido contratto, tanto meno quello da cui possa derivare un rischio ai suoi danni, come un contratto con un social network.

Si attendono pertanto ulteriori svolte sulla partecipazione dei minori al mondo dei social network, questione tutt’altro che risolta dall’istruttoria del Garante relativa al caso TikTok.

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