Fase 2…pronti, si parte

Indice del contenuto

Abstract

La ripresa delle attività nella cosiddetta fase 2 post-emergenziale pone le aziende nella complessa situazione di dover assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori garantendo la protezione dei dati personali raccolti a questo fine e la riservatezza delle informazioni circa la situazione di eventuali contagi.

In particolare, dal 4 maggio trovano applicazione le disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile, che reitera l’obbligo di rispettare il Protocollo condiviso del 14 marzo / 24 aprile oltre ai Protocolli settoriali a seconda del settore di riferimento.

Riaprire in sicurezza

Il Protocollo condiviso 14 marzo / 24 aprile 2020 contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e prevede, per quanto interessa in questa sede, che:

– la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo previa adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio idonei ad assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;

– l’adozione del predetto protocollo è opportuno avvenga previo confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, previo confronto con le rappresentanze territoriali e, altresì, previa condivisione con gli RLS e gli RLST;

La produzione normativa degli ultimi mesi ha posto dei punti fermi su come le aziende devono o possono operare per mettersi nella condizione di garantire la salute dei propri lavoratori; alcune delle iniziative suggerite ha anche un risvolto che tocca la tematica della protezione dati.

Quali dati saranno trattati?

Trattamento di dati sanitari per sorveglianza sanitaria: il trattamento è in capo al medico competente che ne è titolare, spetta quindi ad esso segnalare situazioni sintomatiche o sospette alle Autorità Sanitarie e concordare con il datore di lavoro modalità di gestione dei dipendenti che siano, per loro condizione di salute personale, maggiormente a rischio in caso di contagio. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

Trattamento dati per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica: il trattamento è in capo al datore di lavoro, che mette in atto le operazioni normate dai Decreti del Presidente del Consiglio e dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Azioni di prevenzione

  • Obbligo di informare

L’azienda ha l’obbligo di informare, nei modi ritenuti più opportuni, dipendenti e soggetti terzi (clienti, fornitori e consulenti) che frequentano gli ambienti organizzativi sugli obblighi previsti dalla normativa, le pratiche messe in atto per la prevenzione del contagio e le disposizioni sull’igiene e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

  • Utilizzo di termocamere e auto-dichiarazioni

È possibile per le aziende organizzare dei sistemi di rilevamento della temperatura al momento dell’entrata e/o uscita dei dipendenti dall’azienda, purchè i dati rilevati non siano registrati.

Nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento), è consentita nel caso del dipendente la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

La persona andrà fornita di mascherina e guanti ed isolata temporaneamente dai colleghi, nel rispetto della sua dignità e del suo diritto alla riservatezza, e dovrà contattare il proprio medico curante per ricevere istruzioni.

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro descrive la possibilità per l’azienda di utilizzare moduli di auto-dichiarazione per richiedere al lavoratore o a terzi (visitatori e utenti) la presenza di sintomi o se si è recato recentemente in zone a rischio. In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata

  • Sistemi di tracciamento dei lavoratori

Il tema del tracciamento delle persone ai fini del contenimento del contagio è ancora altamente dibattuto, data l’incidenza che potrebbe avere sulla vita privata del lavoratore e le garanzie di tutela che l’azienda dovrebbe implementare anche dal punto di vista delle misure di sicurezza. Dopo una attenta analisi della fattibilità e delle implicazioni di tale trattamento dati si sconsiglia fortemente l’utilizzo di prodotti per il tracciamento del lavoratore in azienda e, soprattutto, fuori dalla sua attività lavorativa. Tale tesi è stata suffragata anche durante il recente convegno “Tracciamento digitale e limitazione dei diritti in periodo di emergenza sanitaria: confronto con l’Autorità Garante e la Commissione Europea” sul tema del tracciamento delle persone in situazioni emergenziali si è discussa l’opportunità da parte dei soggetti privati di utilizzare strumenti simili a quelli proposti dal Governo con l’App Immuni. A richiesta diretta di chiarimenti il Segretario Generale dell’Autorità ha sostenuto che al Ministero della Salute sono state richieste garanzie stringenti e gravose per l’approvazione del sistema di tracciamento, che sarebbero impossibili da soddisfare per un privato. Inoltre, data la limitata portata dell’ecosistema aziendale l’utilizzo di tali sistemi avrebbe una efficacia limitata e non sarebbe rispondente alle finalità di limitazione del contagio.

  • Lavoratori con situazioni di fragilità

Il medico competente, per tutelare lavoratori con fragilità che li renderebbero maggiormente esposti ad un contagio, può segnalare al datore di lavoro l’esistenza di tali situazioni di fragilità per concordare delle disposizioni particolari per tali soggetti; nel rispetto della riservatezza sulle loro condizioni di salute e senza condividere informazioni di dettaglio sul loro status. In capo al medico competente permane, infatti, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Anche il rientro in azienda di personale guarito dal virus deve essere gestito dal medico competente, che verificherà l’avvenuta negativizzazione dei tamponi.

© Copyright Axsym Srl – Riproduzione riservata

Condividi articolo:

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

Leggi anche

Iscriviti alla nostra newsletter

per rimanere aggiornato su novità e servizi

Cliccando sul pulsante di invio del modulo acconsenti a ricevere le comunicazioni Axsym su novità, servizi e attività promozionali secondo quanto indicato nell’informativa privacy

Compila il form per essere ricontattato

Cliccando il pulsante di invio si dichiara di accettare le condizioni di trattamento come indicato nell’informativa privacy

Richiedi informazioni

Cliccando il pulsante di invio si dichiara di accettare le condizioni di trattamento come indicato nell’informativa privacy

Richiedi informazione su Atena

Cliccando il pulsante di invio si dichiara di accettare le condizioni di trattamento come indicato nell’informativa privacy

INVIA UN MESSAGGIO