Recentemente è stata rilasciata la versione definitiva delle linee guida EDPB circa i casi in cui è possibile applicare delle limitazioni ai diritti degli interessati. Le limitazioni, previste dall’articolo 23 del GDPR riguardano la portata degli obblighi e dei diritti degli articoli da 12 a 22 e 34 GDPR, nonché dalle corrispondenti disposizioni dell’articolo 5 in conformità con l’articolo 23 GDPR.

Le linee guida erano state pubblicate dall’EDPB (Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) l’anno scorso, ma è solo di recente che è stato rilasciato il documento definitivo.

Ecco la sintesi del suo contenuto.

Requisiti affinché una limitazione ai diritti degli interessati sia valida

Secondo le linee guida EDPB, affinché siano applicabili delle limitazioni ai diritti degli interessati, queste devono essere:

Se rispettano questi requisiti, le restrizioni possono essere considerate “lecite”.

Il tipo di limitazioni ai diritti degli interessati che si possono attuare

Le restrizioni che possono essere introdotte dal legislatore (nel caso queste rispettino i requisiti sopra indicati), riguardano la possibilità che l’esercizio di un diritto sia:

Detto ciò, anche in situazioni eccezionali, è fondamentale che:

In merito alla chiarezza, l’EDPB prevede che il legislatore che desidera introdurre una limitazione fornisca la documentazione necessaria per stabilire e dimostrare il nesso tra le restrizioni previste e l’obiettivo che si desidera perseguire con esse.

Le aree di applicazione delle limitazioni

Secondo quanto elencato nell’articolo 23 del GDPR, le aree di applicazione delle possibili restrizioni devono essere legate alla salvaguardia di:

L’elenco contenuto all’art. 23 del GDPR è da ritenersi del tutto tassativo e non passibile di estensione.

Test di necessità e di proporzionalità delle limitazioni

Per poter approvare una restrizione, è richiesto che questa superi prima di tutto la valutazione di necessità in merito alle situazioni indicate nell’articolo 23 del GDPR. Nel caso superi la prova, si può procedere al test di proporzionalità, cioè la verifica che la limitazione sia applicata solo nella misura strettamente necessaria.

Per poter superare queste due valutazioni sarà necessario presentare prove e documenti dimostranti che:

Attività per il titolare/responsabile del trattamento che applica le restrizioni

Una volta approvate dal legislatore, le limitazioni possono essere applicate dal titolare/responsabile del trattamento. Ma, come sottolineato nelle linee guida EDPB, “è buona norma che il responsabile del trattamento documenti l’applicazione delle restrizioni su casi concreti tenendo un registro della loro applicazione”.

Tale registro, sempre secondo l’EDPB, dovrebbe includere:

Le registrazioni dovrebbero essere messe a disposizione, su richiesta, dell’autorità di controllo della protezione dei dati

Infine, il titolare dovrebbe:

Queste attività si andranno quindi ad aggiungere a quelle già svolte dal titolare e/o dal responsabile del trattamento.
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