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Vueling Airlines è stata multata dal Garante Spagnolo per 30.000 € (ridotti a 18.000 per pagamento in unica soluzione) perché il sito internet della compagnia non gestiva correttamente il consenso ai cookie.

La sanzione segue le disposizioni di una sentenza delle Corte di Giustizia Europea che descrive come non accettabile il consenso passivo all’installazione di cookie e la raccolta di dati (personali e non) attraverso di essi. Il sito prevedeva, infatti, una casella pre-spuntata per l’accettazione dei cookie e permetteva all’utente di gestire in maniera granulare i singoli cookie esclusivamente attraverso le impostazioni del browser.

Close examination

La sentenza delle CGUE nasce da un rinvio proposto da una corte tedesca a seguito di una controversia tra le federazioni delle organizzazioni e associazioni di consumatori tedesche e Planet49 GmbH, una società che propone giochi online in merito al consenso all’installazione dei cookie da parte dei partecipanti a un gioco a premi organizzato da detta società.

Per esprimere il suo parere la Corte ha preso in considerazione la definizione di consenso prodotta dal combinato disposto tra il GDPR e la Direttiva ePrivacy, concludendo che tale consenso deve risultare in una azione attiva, libera ed informata dell’utente. indipendentemente dalla natura personale o meno dei dati raccolti. Infatti, il considerando 24 della direttiva ePrivacy stabilisce che «le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell’utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» mentre il considerando 32 GDPR sostiene che «Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata, inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano […]. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web […]. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle.»  

Pertanto, la Corte ha stabilito che:

Ciò suggerisce che la Corte considererebbe inaccettabili anche i consensi impliciti (come i consensi derivati da un uso continuato del servizio).

Sulla scorta di questa sentenza il Garante Spagnolo ha stabilito che il sito della Vueling non fosse conforme poiché:

La gestione dei cookie dovrebbe essere differenziale, ovvero il pannello di gestione dei cookie dovrebbe prevedere un meccanismo per rifiutare tutti i cookie, un altro per abilitare tutti i cookie o per poterlo fare in modo granulare al fine di consentire all’utente di gestire le proprie preferenze.

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